Statuto

STATUTO della

COMPAGNIA DEL VENTO

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIV
Approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 9 Marzo 2007

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

E’ costituita in Pordenone, con sede in via Oberdan, 33, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Compagnia del Vento – Associazione Sportiva Dilettantistica”.

 

Articolo 2 – Scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata e in genere nell’arte della navigazione e dell’andar per mare. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
  6. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

 

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo per le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportive e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita dell’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dall’associato minorenne.
  5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  6. Il Circolo velico dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci che pratichino l’attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all’associazione e tutti i soggetti di cui all’art. 8 dello statuto federale.

 

Articolo 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

Articolo 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  2. Dimissione volontaria;
  3. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  4. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  5. Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
  6. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  7. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

 

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  1. a) l’assemblea generale dei soci;
  2. b) il presidente;
  3. c) il consiglio direttivo;
  4. d) il consiglio di presidenza;
  5. e) il collegio dei revisori dei conti;
  6. f) il collegio dei probiviri;

L’Assemblea può inoltre nominare un presidente onorario a vita ed altresì istituire un comitato dei past present.

 

Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
  3. a) almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
  4. b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  6. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
  8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dall’assemblea sia redatto da un notaio.
  9. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

 

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di coto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
  2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

 

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi sociali dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dall’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 

Articolo 11- Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per modificare lo statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
  3. Nel caso di emanazione di nuove norme di legge che impongono modifiche statutarie o prescrivono clausole statutarie per ottenere agevolazioni, anche fiscali, a provvedere ai necessari adeguamenti dello statuto è delegato il consiglio direttivo.

 

Articolo 13 – Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici componenti, determinato di volta in volta dall’assemblea dei soci ed eletti dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In casi di parità prevarrà il voto del presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consigliari in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. In caso di parità il coto del presidente è determinante.
  5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

 

Articolo 14 – Dimissioni

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto. In casi di esaurimento della lista dei non eletti, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima scadenza dei consiglieri sostituiti o alla riduzione del numero dei componenti il consiglio direttivo.
  2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
  3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
  4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno scolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.
  5. Il consigliere che per tre volte consecutive sia assente, senza giustificato motivo alle riunioni del consiglio direttivo si considera decaduto e viene sostituito con il primo dei non eletti.

 

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti, senza formalità.

 

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  1. a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  3. c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
  4. d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  5. e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  6. f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  7. g) provvedere agli adeguamenti dello statuto nei casi previsti dall’art. 12.

 

Articolo 17 – Il presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 – Il segretario e il tesoriere

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dal consiglio direttivo.

 

Articolo 20 – Il consiglio di presidenza

Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, del vice-presidente e da tre componenti designati dal consiglio direttivo tra i propri membri, anche a rotazione.

Il consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o chi lo sostituisce.

Il consiglio di presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti in esecuzione delle delibere del consiglio direttivo; può adottare, in sostituzione del consiglio direttivo, provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti a ratifica del consiglio nella sua prima riunione utile.

In particolare al consiglio di presidenza è demandato di:

– dare attuazione al programma dell’associazione organizzando i singoli eventi;

– dare esecuzione ai provvedimenti deliberati dal consiglio direttivo.

 

Articolo 21 – Il presidente onorario

Il presidente onorario deve essere invitato a tutte le assemblee del consiglio direttivo, non ha diritto di voto.

 

Articolo 22 – Il comitato dei past president

Il comitato dei past president è composto da tutti gli ex presidenti dell’associazione e non ha una durata limitata nel tempo. I componenti sono invitati alle riunioni del consiglio direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto.

 

Articolo 23 – Il rendiconto

  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riposta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 24 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 25- Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

 

Articolo 26 – Sezioni

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV (art. 63, comma 4 statuto federale).

 

Articolo 28 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazioni, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.